<p style="text-align:justify"><strong>PERMESSI TEMPORANEI (massimo 30 giorni)</strong><br />
1. E’ consentito il transito e la sosta, per un periodo non superiore a trenta giorni, ai veicoli di proprietà dei soggetti sotto elencati che comunichino su apposito modulo, preventivamente al verificarsi dell’esigenza o entro le 72 ore successive, una delle situazioni a fianco di ciascuno indicate: <br />
a) medici, infermieri, O.S.S. o fisioterapisti che operino presso l’abitazione di residenti in ZTL, allegando la certificazione medica di invalidità temporanea.<br />
b) residenti che hanno già comunicato il numero di una targa, momentaneamente inabili alla guida, allegando certificazione medica, per un’auto non contemplata nell’art. 1 commi 4 e 5.<br />
c) titolari di attività ricettive per i propri clienti, allegando la ricevuta di prenotazione che indichi i giorni di permanenza. Tali veicoli, durante la sosta, devono esporre all’interno, sul cruscotto, un contrassegno rilasciato dalla direzione della struttura ricettiva. Ciascuna struttura dispone di un numero di contrassegni pari al numero delle camere disponibili. Non sono autorizzabili veicoli di proprietà di persone fisiche residenti nel Comune di Lanciano.<br />
d) utilizzatori di case vacanza, allegando ricevuta di pagamento con indicazione del periodo di permanenza, o atto notorio che ne motivi l’utilizzo senza pagamento.<br />
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<p><a href="https://www.lanciano.eu/zf/index.php/atti-generali/index/dettaglio-voce/atto/2/table-atti-generali-public-page/4/voce/141" target="_blank">Vedi regolamento ZTL </a></p>